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sabato 18 Maggio 2024

Nuovo Bonus Facciate

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I Condomini si rifanno il look

Dopo tanta attesa, annunci e smentite finalmente siamo in grado di leggere la prima bozza della Legge di Bilancio per il 2020, che sarà oggetto di confronto politico nei prossimi giorni. Ufficialmente, nell’ambito delle detrazioni fiscali c.d. pacchetto bonus casa, debutta il nuovo bonus facciate.

Ecco il testo della norma contenuta nella bozza di Legge di Bilancio 2020:

Art. 23 – Bonus facciate

1. All’articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1 Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici la detrazione dall’imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Non si applicano i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell’articolo 16- bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-bis.

 

CHE COS’È

La detrazione vale senza alcun limite di spesa per singole unità familiari (ville, villette, casa privata, singolo condominio) e si applica anche in caso di lavori di manutenzione ordinaria (per esempio la tinteggiatura delle pareti esterne di un edificio). Al bonus facciate si applica il medesimo regime definito per le detrazioni del 50% (cfr. Guida della Agenzia delle Entrate alle ristrutturazioni edilizie, ultima edizione)

 

COSA DICE LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione inserisce il comma 1.1 nell’ambito dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al fine di prevedere che, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020 per interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici, la detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 16 è elevata al 90 per cento e spetta sull’intero ammontare delle spese stesse. Per gli ulteriori aspetti restano applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del TUIR.

 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

È opportuno che l’amministratore informi i condòmini se gli edifici amministrati necessitano di lavori da eseguire sui prospetti. Se il testo fosse approvato senza modifiche, più è elevato l’ammontare dei lavori realizzati e pagati nel 2020, maggiore è la detrazione con cui i contribuenti che ne hanno diritto possono ridurre le imposte dell’anno successivo.

 

QUALI INFORMAZIONI DARE AI CONDOMINI?

Sarebbe opportuno fare una stima di massima del lavoro da eseguire e dei conseguenti benefici da esso scaturenti, imputati ai singoli condomini. Sarà l’assemblea a deliberare successivamente l’esecuzione di tali lavori e procedere alle diverse fasi : preventivi, progetto, capitolato e gara di appalto.

 

CUMULABILITÀ DEL BONUS

La misura non va in conflitto con le altre su risparmio energetico e ristrutturazioni, quindi si potrà tinteggiare la facciata e contestualmente eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus usufruendo di entrambe le detrazioni (quella per le facciate al 90% – senza limiti di spesa e prevista solo per il 2020 – e quella sull’efficientamento energetico al 65%).

 

AGEVOLAZIONE SPOT E CIRCOLARE ESPLICATIVA

Il bonus partirà da gennaio 2020, immediatamente applicabile. Ad oggi non si sa se sarà prorogato per il successivo 2021. Come succede per gli altri bonus, tutte le spese devono essere documentate, con i lavori che dovranno essere effettuati entro l’anno 2020. Si tratterà comunque di una agevolazione svincolata da particolari regole restrittive, ma con durata limitata. Intenzione del Governo è quella di farla diventare una detrazione spot, esclusivamente applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre prossimo. Contestualmente all’entrata in vigore di questa nuova misura, verrà emanata una circolare dell’Agenzia delle Entrate che specificherà tutti gli interventi rientranti in tale bonus fiscale, individuando le tipologie degli interventi ammessi e io perimetro applicativo della nuova agevolazione. L’intenzione del Ministro è quella di dare “un impulso immediato all’economia per restituire bellezza alle nostre città. Spero che questa opportunità venga colta quanto più possibile per portare decoro e rispetto nelle aree urbane così come nei piccoli centri”.

 

CHECK LIST MANUFATTI AGEVOLABILI

In base alle dichiarazioni circolate in questi giorni possiamo ipotizzare che gli interventi che ricadono nell’ambito del Bonus facciate dovrebbero essere quelli che ripristinano o mantengono il decoro architettonico della facciata. Come sappiamo la facciata di un edificio condominiale è composta da diversi elementi e uno di questi è il balcone. I balconi progettati e costruiti in modo simmetrico ed armonioso costituiscono parte integrante della facciata, concorrendo a formare il decoro architettonico dello stabile.

Il balcone si compone di vari elementi la cui proprietà varia in relazione alla funzione svolta dagli stessi elementi:

  • i cornicioni, completa architettonicamente l’edificio coronandolo;
  • i frontalini, cioè il rivestimento della fronte della soletta dei balconi;
  • il parapetto o ringhiera: sono elementi esterni legati al decoro dell’edificio;
  • il sottobalcone è la parte sottostante del balcone.

Di questi, il parapetto, i frontalini, il sottobalcone e i cornicioni fanno parte della facciata. Anche la finestra fa parte della facciata in quanto è l’insieme del vano incorniciato, aperto in una parete verticale dell’edificio per dare luce ed aria all’ambiente. Concorrono alla bellezza della facciata le parti visibili della finestra, che quindi dovrebbero essere le uniche a essere agevolabili con il Bonus facciate:

  • il davanzale è la cornice inferiore della finestra, ne regge gli stipiti;
  • le inferriate, posizionandosi sulle facciate ne fanno parte e possono più o meno provocare   mutamento delle linee architettoniche ed estetiche dell’edificio;
  • la gronda è la parte del tetto che sporge rispetto al piano della facciata.

 

CHI HA DIRITTO ALLA DETRAZIONE

In attesa di specifiche, a tale bonus dovrebbero accedere i proprietari di case private o unità immobiliari condominiali siti nel centro storico, periferia, grandi città o nei piccoli comuni. La detrazione al 90% delle spese sostenute per questo tipo di interventi è una degli sgravi più corposi dei bonus oggi riconosciuti, ma non sono chiari, però, i limiti di importo equali le spese specifiche ammesse in detrazione fiscale. Per tali peculiarità occorrerà attendere non solo la versione definitiva della Legge di Bilancio, ma la Guida delle Agenza delle Entrate che spiegherà nel dettaglio gli aspetti applicativi di tale bonus, tra cui:

  • la durata dell’incentivo, ovvero se sarà prorogato di anno in anno;
  • in quanti anni potrà essere diluito il rimborso Irpef (5 o 10 anni?);
  • se si potrà applicare la cessione del credito per gli incapienti;
  • se il bonus è cumulabile con altri interventi insistenti sulla facciata (es. cappotto termico).
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