Videosorveglianza privata in condominio: cosa cambia con le ultime pronunce della Cassazione

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Sicurezza sì, ma senza violare la privacy dei vicini. 

La crescente esigenza di sicurezza ha portato sempre più condomini a installare telecamere davanti alla porta di casa, sul pianerottolo o nei pressi del box auto. Ma fino a dove può spingersi il diritto del singolo a proteggere la propria abitazione?

Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno fissato principi molto importanti, destinati a incidere concretamente sulla vita condominiale e sull’attività degli amministratori.

Il principio fondamentale

La Cassazione ha chiarito che il singolo condomino può installare una telecamera senza dover chiedere l’autorizzazione dell’assemblea, purché l’impianto sia destinato esclusivamente alla tutela della propria proprietà e l’inquadratura non invada la sfera giuridica degli altri condomini.

In parole povere: la telecamera può riprendere la porta d’ingresso della propria abitazione, ma non deve trasformarsi in uno strumento di controllo delle aree comuni.

Quando la telecamera diventa illegittima

Il problema nasce quando l’obiettivo della telecamera comprende, anche solo in parte, spazi che non sono di proprietà esclusiva. L’impianto può essere dichiarato illegittimo, con conseguente ordine di rimozione, se inquadra:

  • Il pianerottolo comune;
  • Il vano scale;
  • L’androne;
  • Il portone condominiale;
  • Il corridoio dei box;
  • Gli ingressi delle abitazioni vicine.

In questi casi, il trattamento delle immagini può risultare lesivo della privacy degli altri residenti.

La Cassazione: conta l’angolo di ripresa

Le recenti decisioni della Suprema Corte evidenziano un aspetto spesso sottovalutato: non è la presenza stessa della telecamera a creare il problema, ma ciò che essa riprende.

L’angolo di visuale deve essere limitato allo stretto necessario per proteggere la proprietà privata. Questo approccio risponde perfettamente ai tre pilastri della normativa sulla protezione dei dati personali:

  1. Necessità
  2. Proporzionalità
  3. Minimizzazione dei dati

Il ruolo dell’amministratore

L’amministratore non può autorizzare liberamente un condomino a installare una telecamera privata sulle parti comuni.

Nota bene: Diverso è il caso dell’impianto di videosorveglianza condominiale deliberato dall’assemblea ai sensi dell’art. 1122-ter del Codice Civile, che segue una disciplina specifica e richiede il rispetto delle regole previste dal GDPR e delle indicazioni del Garante della Privacy.

Quando sorgono contestazioni tra condomini, l’amministratore è chiamato a verificare:

  • Il punto esatto di installazione;
  • Il campo di ripresa effettivo;
  • L’eventuale presenza di sistemi di registrazione;
  • Il rispetto generale della normativa sulla privacy.

Quali rischi corre chi sbaglia?

Una telecamera installata in violazione delle regole espone il proprietario a pesanti conseguenze:

  • Ordine giudiziale di rimozione immediata dell’impianto;
  • Eventuali richieste di risarcimento del danno da parte dei vicini;
  • Possibili sanzioni o conseguenze sotto il profilo della tutela della privacy.

Per questo motivo è sempre consigliabile effettuare una verifica tecnica e legale preventiva prima dell’installazione.

Una questione di equilibrio

La sicurezza rappresenta un’esigenza legittima e sempre più sentita, soprattutto nei grandi complessi condominiali. Tuttavia, essa non può comprimere il diritto alla riservatezza degli altri residenti.

Le ultime pronunce della Cassazione tracciano un equilibrio chiaro: proteggere la propria abitazione è consentito, controllare gli spazi comuni o i movimenti dei vicini no.

Per gli amministratori di condominio ciò significa prestare ancora maggiore attenzione a un tema destinato a diventare sempre più frequente, con l’obiettivo di prevenire conflitti, tutelare la privacy dei condomini e garantire una gestione conforme alla normativa vigente.

Francesco Venunzio
Francesco Venunzio
Giornalista e divulgatore scientifico
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