Pubblicato un aggiornamento delle principali occasioni di esposizione professionale e non professionale. Il problema riguarda anche gli edifici residenziali costruiti prima del 1992. Cosa devono sapere gli amministratori, quali controlli effettuare e quando è necessaria la bonifica.
Articolo a cura di Francesco Venunzio
A oltre trent’anni dalla legge che ha vietato l’impiego dell’amianto in Italia, la presenza di questo materiale negli edifici continua a rappresentare un problema per la salute pubblica. Non riguarda soltanto le vecchie fabbriche o i lavoratori che in passato sono stati a contatto con le fibre. Il rischio può interessare anche le abitazioni, i condomìni e gli ambienti nei quali le persone trascorrono gran parte della propria vita.
A riportare l’attenzione sull’argomento è l’INAIL, che il 13 ottobre 2026 ha pubblicato il nuovo Catalogo delle principali occasioni di esposizione professionale e non professionale ad amianto, presentato con una comunicazione ufficiale il 16 ottobre. Il documento, realizzato con la collaborazione delle Regioni, aggiorna le conoscenze sulle circostanze nelle quali può essersi verificato il contatto con le fibre e mette a disposizione nuovi strumenti per ricostruire le storie di esposizione delle persone colpite da mesotelioma.
La pubblicazione offre l’occasione per affrontare un tema che interessa direttamente la gestione del patrimonio immobiliare italiano: come individuare l’amianto ancora presente negli edifici, come valutarne la pericolosità e quali responsabilità hanno proprietari e amministratori condominiali.
Il nuovo catalogo INAIL: perché è importante
Il lavoro è stato curato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL, attraverso la collaborazione con i Centri operativi regionali del Registro nazionale dei mesoteliomi, conosciuto come ReNaM.
La novità consiste nell’aggiornamento delle principali circostanze di esposizione, comprese quelle non direttamente riconducibili a un’attività lavorativa. È stata inoltre predisposta una nuova versione del questionario utilizzato per raccogliere informazioni sulla storia personale, professionale e ambientale delle persone ammalate.
Per comprendere l’importanza di questo lavoro bisogna ricordare che il mesotelioma, tumore fortemente associato all’esposizione all’amianto, può manifestarsi anche dopo molti decenni dal contatto con le fibre. Ricostruire dove e in quali circostanze sia avvenuta l’esposizione è dunque essenziale per la sorveglianza epidemiologica e la prevenzione.
Il catalogo non introduce nuovi obblighi di legge per gli amministratori condominiali. Rappresenta invece un aggiornamento delle conoscenze scientifiche, utile anche per comprendere perché la gestione dell’amianto negli edifici non possa essere considerata una questione definitivamente risolta.
Dove può trovarsi l’amianto in un condominio
Per molti anni l’amianto è stato utilizzato nell’edilizia grazie alla sua resistenza al calore, alle caratteristiche isolanti e al costo relativamente contenuto. La legge 27 marzo 1992, n. 257, ha avviato la cessazione del suo impiego in Italia, ma non ha comportato la rimozione automatica di tutti i materiali già installati.
Negli edifici più datati possono quindi essere ancora presenti materiali contenenti amianto. È possibile trovarli nelle coperture in cemento-amianto, in alcune tubazioni e canne fumarie, nei serbatoi, nei rivestimenti isolanti di vecchi impianti termici e, in determinati casi, nelle pavimentazioni e nei relativi adesivi.
La presenza di uno di questi manufatti non significa necessariamente che contenga amianto. Per accertarlo occorre una valutazione tecnica, eventualmente accompagnata da analisi di laboratorio.
Va chiarito soprattutto un principio: la presenza di amianto non equivale automaticamente a un’esposizione pericolosa. Il rischio dipende dalla tipologia del materiale, dalle sue condizioni di conservazione e dalla possibilità che le fibre vengano liberate nell’aria.
I materiali compatti, quando sono integri e non vengono disturbati, presentano generalmente una minore probabilità di rilascio rispetto ai materiali friabili, che possono disperdere fibre più facilmente. Una copertura deteriorata, un rivestimento isolante danneggiato oppure una lavorazione eseguita senza adeguate precauzioni possono però modificare sensibilmente le condizioni di rischio.
Gli obblighi dell’amministratore condominiale
Il riferimento tecnico fondamentale per la gestione dell’amianto negli edifici è il decreto ministeriale 6 settembre 1994, che disciplina le metodologie di valutazione del rischio, controllo, manutenzione e bonifica dei materiali contenenti amianto.
Quando viene accertata la presenza di amianto nelle parti comuni, l’amministratore deve affrontare la questione nell’ambito dei propri compiti di conservazione e gestione dell’edificio, tenendo conto degli obblighi posti dalla normativa in capo alla proprietà e ai responsabili delle attività interessate.
Il decreto prevede, per gli immobili nei quali siano presenti materiali contenenti amianto, un programma di controllo e manutenzione che comprende l’individuazione di una figura responsabile, la documentazione della collocazione dei materiali, le necessarie precauzioni durante gli interventi e una corretta informazione degli occupanti.
Per i materiali friabili sono previste specifiche attività di verifica periodica, con ispezioni almeno annuali effettuate da personale competente e trasmissione della relazione all’autorità sanitaria territorialmente competente.
È importante distinguere la posizione dell’amministratore da quella dei singoli proprietari. Se il materiale è presente in una parte comune, la gestione coinvolge il condominio. Se invece si trova all’interno di un’unità immobiliare privata, gli obblighi ricadono in primo luogo sul proprietario o sugli altri soggetti individuati dalla normativa, ferma restando la necessità di intervenire quando la situazione possa pregiudicare la sicurezza delle parti comuni o di altri residenti.
Non esiste, per il solo fatto di amministrare un edificio costruito prima del 1992, un obbligo generalizzato di procedere immediatamente alla bonifica di qualsiasi materiale sospetto. Esistono però obblighi di valutazione, controllo e gestione quando la presenza di amianto sia accertata e le condizioni lo richiedano.
Quando è necessario intervenire
Una delle questioni più importanti riguarda la distinzione tra presenza di amianto e necessità di rimuoverlo.
Non tutti i materiali contenenti amianto devono essere immediatamente eliminati. Il decreto ministeriale 6 settembre 1994 prevede differenti modalità di gestione, da scegliere sulla base delle condizioni del materiale e della valutazione del rischio.
La prima possibilità è mantenere il materiale in opera, quando le sue condizioni lo consentono, predisponendo un programma di controllo e manutenzione.
Quando invece è necessario intervenire, le principali tecniche di bonifica sono la rimozione, l’incapsulamento e il confinamento.
La rimozione elimina il materiale contenente amianto, ma richiede procedure rigorose perché, se eseguita impropriamente, può provocare una dispersione di fibre. L’incapsulamento consiste nell’applicazione di prodotti che limitano il rilascio delle fibre, mentre il confinamento prevede una barriera che separa il materiale dagli ambienti occupati.
Queste ultime soluzioni non eliminano l’amianto dall’edificio e richiedono quindi controlli nel tempo. La scelta deve essere affidata a tecnici competenti, considerando le condizioni del manufatto e l’utilizzo dei locali.
Il rischio durante i lavori di ristrutturazione
Un’attenzione particolare deve essere riservata ai cantieri condominiali.
Il rifacimento delle coperture, la sostituzione delle tubazioni, la manutenzione degli impianti termici e gli interventi nei locali tecnici possono comportare il contatto con materiali contenenti amianto precedentemente non individuati.
Un materiale rimasto indisturbato per decenni potrebbe diventare pericoloso se tagliato, perforato, demolito o rimosso senza adeguate protezioni.
Per questo, prima di avviare lavori che interessano parti dell’edificio potenzialmente contenenti amianto, è necessario effettuare le opportune verifiche.
Il D.Lgs. 81/2008 disciplina la protezione dei lavoratori dal rischio di esposizione all’amianto, prevedendo specifici adempimenti per le imprese che effettuano attività in presenza di questo materiale.
Il rispetto delle procedure non riguarda soltanto gli operai. Un intervento eseguito senza le necessarie precauzioni può determinare la dispersione di fibre anche negli ambienti frequentati dai residenti.
La sicurezza del cantiere deve quindi essere valutata considerando sia i lavoratori sia le persone che continuano ad abitare nell’edificio.
Che cosa devono fare i condòmini quando sospettano la presenza di amianto
La presenza di una vecchia copertura, di una canna fumaria o di un materiale isolante sospetto non deve provocare allarmismi, ma richiede attenzione.
Il primo comportamento corretto è evitare di danneggiare il manufatto. Non bisogna tentare di rimuoverlo autonomamente, praticare fori, utilizzare idropulitrici o effettuare interventi che possano liberare fibre.
Se il materiale si trova nelle parti comuni, è opportuno segnalarlo all’amministratore, affinché possa valutare la necessità di un sopralluogo specialistico.
Quando la presenza di amianto viene confermata, il tecnico incaricato dovrà stabilire le condizioni del materiale e le eventuali misure necessarie.
La valutazione deve considerare anche la possibilità che il materiale venga danneggiato durante le normali attività di manutenzione.
La responsabilità della prevenzione
La gestione dell’amianto negli edifici richiede una distinzione precisa tra responsabilità tecniche e amministrative.
Spetta ai professionisti qualificati individuare i materiali, valutarne il rischio e indicare le modalità di gestione o bonifica. All’amministratore compete, nell’ambito delle proprie attribuzioni, attivarsi per la conservazione e la sicurezza delle parti comuni, informare il condominio e promuovere gli interventi necessari.
Quando esiste un rischio concreto e attuale, la questione non può essere rinviata semplicemente perché l’assemblea non ha ancora approvato un intervento. Occorre valutare le misure urgenti consentite e imposte dalla normativa, fermo restando il riparto delle competenze e delle responsabilità.
È inoltre necessario considerare le disposizioni regionali, che possono prevedere specifiche procedure di censimento, comunicazione e gestione dei materiali contenenti amianto.
Una questione che riguarda la qualità dell’abitare
Il nuovo catalogo INAIL richiama l’attenzione su un aspetto spesso trascurato: la prevenzione delle malattie legate all’amianto non può limitarsi alla ricostruzione delle esposizioni professionali del passato.
Le abitazioni e gli edifici residenziali fanno parte degli ambienti nei quali occorre riconoscere le possibili occasioni di esposizione, soprattutto quando sono presenti materiali ereditati da precedenti tecniche costruttive.
Per gli amministratori condominiali questo significa affrontare il problema con un approccio documentato, senza sottovalutare i rischi ma evitando interventi indiscriminati.
Il punto centrale non è rimuovere qualsiasi materiale sospetto, bensì conoscere le condizioni dell’edificio, individuare le situazioni effettivamente pericolose e adottare le misure necessarie.
La pubblicazione dell’INAIL offre dunque un’occasione per riportare la sicurezza dell’abitare al centro dell’attenzione. Un patrimonio edilizio che invecchia richiede una maggiore conoscenza dei materiali utilizzati nel passato. E proprio questa conoscenza rappresenta il primo strumento per proteggere chi negli edifici vive e lavora.
Fonti ufficiali
- INAIL, comunicazione del 16 ottobre 2026– Amianto, un nuovo catalogo delle occasioni di esposizione per rafforzare la prevenzione.
- INAIL, catalogo pubblicato il 13 ottobre 2026– Documento integrale.
- Decreto ministeriale 6 settembre 1994– Valutazione del rischio, controllo, manutenzione e bonifica.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81– Sicurezza sul lavoro e protezione dall’esposizione all’amianto.





