L’amministratore è obbligato per legge a fornire i nomi di chi non paga ai creditori insoddisfatti. Un meccanismo fondamentale per tutelare i proprietari in regola ed evitare pignoramenti ingiusti, nel totale rispetto del divieto di gogna pubblica nell’androne.
L’amministratore di condominio è obbligato per legge a fornire i dati anagrafici dei condòmini morosi ai fornitori che attendono di essere pagati per i lavori eseguiti nel palazzo. Questa regola, spesso mal compresa, serve prima di tutto a proteggere i proprietari in regola con i versamenti, evitando che il patrimonio di chi ha già pagato venga aggredito ingiustamente.
La tutela per chi paga regolarmente Quando un’impresa o un professionista non riceve il saldo per un lavoro svolto in condominio, non può rivolgersi a caso a chiunque viva nel palazzo per farsi dare i soldi. La legge impone al fornitore di cercare di recuperare il proprio credito prima di tutto da chi non ha versato le quote previste. Per poter avviare le pratiche di recupero crediti, il fornitore ha l’assoluta necessità di conoscere l’identità dei debitori e l’importo esatto che ciascuno deve ancora versare.
Nessuno scudo dietro la privacy Il cittadino moroso non può invocare il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) per impedire la circolazione dei propri dati. La trasmissione avviene per adempiere a un preciso dovere di legge previsto dal Codice civile e, pertanto, non richiede alcun consenso preventivo. L’amministratore che si rifiuta di collaborare, o che ritarda la consegna di questi documenti, commette un illecito di cui risponde in prima persona. I tribunali, infatti, condannano direttamente i professionisti reticenti, imponendo loro la consegna immediata dei nominativi e fissando multe severe per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Il divieto assoluto di gogna pubblica Se da un lato il creditore ha diritto di sapere chi deve pagare, dall’altro la dignità e la riservatezza del cittadino moroso rimangono protette contro gli abusi. L’amministratore è autorizzato a trasmettere unicamente al fornitore insoddisfatto i dati anagrafici essenziali, l’indirizzo per le notifiche, i riferimenti dell’immobile e l’importo del debito, utilizzando canali sicuri e privati. Resta invece un illecito grave e sanzionabile trasformare il debito in una gogna pubblica: appendere la lista dei debitori nella bacheca dell’androne, lasciare documenti contabili alla mercé di tutti o diffondere informazioni ai vicini estranei alla vicenda costituisce una palese violazione della legge.






