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martedì 5 Novembre 2024

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Il condomino può adire il Tribunale e proporre la revoca giudiziale dell’amministratore senza la preliminare convocazione dell’assemblea?

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La prima questione è stata sollevata d’ufficio dal Tribunale di Vasto, a seguito della presentazione del ricorso per revoca giudiziale promosso da un gruppo di condomini contro il loro amministratore condominiale.

In particolare, il collegio ha ritenuto di dover esaminare la questione di improcedibilità del ricorso per revoca giudiziale dell’amministratore, in quanto i ricorrenti-condomini non avevano convocato un’apposita assemblea per la revoca del medesimo, prima di agire in giudizio.

A seguito della discussione, il collegio ha rilevato, con il provvedimento di accoglimento del ricorso del 12.11.2022, come l’art. 1129, comma 11, c.c. preveda la convocazione dell’assemblea come atto preliminare alla revoca giudiziale dell’amministratore solamente per i casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali nella gestione del condominio ovvero in caso di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del comma 12 del medesimo articolo, che contempla l’ipotesi della mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale.

D’altra parte, appare condivisibile l’osservazione per cui, in punto di diritto, le condizioni di procedibilità, per la loro caratteristica di limitazione all’esercizio dei diritti, debbano essere tassativamente previste, senza possibilità di applicazione analogica a casi diversi da quelli espressamente previsti.

Ne consegue che, quando la revoca dell’amministratore viene richiesta sul presupposto della commissione di gravi irregolarità diverse da quelle contemplate dall’art. 1129, comma 11, c.c., la previa convocazione dell’assemblea condominiale non può considerarsi alla stregua di una condizione di procedibilità della domanda.

Pertanto, al di fuori delle ipotesi espressamente previste, il condomino che intenda agire per ottenere la revoca giudiziale del proprio amministratore, potrà agire direttamente in giudizio, innanzi al Tribunale del luogo dove si trova il condominio, in composizione collegiale.

Si rammenta che le ipotesi di revoca giudiziaria si ritengono tassative, nel senso che, una volta accertate, al Giudice è sottratta qualsiasi valutazione in ordine alla gravità o meno della condotta dell’amministratore e il collegio dovrà sollevarlo dal di lui incarico.

Quindi, nell’ipotesi in cui si verifichino e accertino gravi irregolarità come quelle indicate dall’art. 1129, al comma 12, c.c., ovvero:

  • aver omesso la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale consuntivo e preventivo, nonché il rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore;
  • non aver dato esecuzione ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa o alle delibere dell’assemblea condominiale;
  • aver rinunciato alle formalità su beni immobili per la tutela di crediti del condominio senza autorizzazione;
  • non aver curato con diligenza l’azione e l’esecuzione coattiva derivante da una azione giudiziaria per la riscossione di crediti del condominio;
  • non aver ottemperato agli obblighi di corretta gestione di cui all’art. 1130 C.C.;
  • non aver comunicato i propri dati anagrafici e professionali all’atto della nomina e dei successivi rinnovi dell’incarico;

il Tribunale dovrà revocare l’amministratore dal proprio incarico.

V’è da segnalare, inoltre, che col decreto di revoca del 12.11.2022, n. 4454, sul solco già tracciato dalla giurisprudenza di merito (a titolo esemplificativo, Trib. Verona, 13.11.2018, n. 2515; Trib. Milano, sez. XIII, 27/03/2019, n. 3145; Trib. Bari, 22.05.2020, n. 8143; Trib. Brescia, 30.06.2022), sempre il Tribunale di Vasto ha ritenuto sussistente un’altra grave irregolarità rilevata dai ricorrenti, ovvero la mancata osservanza del disposto normativo che impone la formazione obbligatoria periodica per l’amministratore condominiale (all’art. 71-bis lett. g, disp. att. c.c.).

In effetti, il D.M. n. 140/2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, stabilisce in capo agli amministratori condominiali un obbligo di formazione con cadenza annuale, della durata di 15 ore.

Di talché, l’omessa dimostrazione da parte dell’amministratore del possesso dei requisiti di cui all’art. 71-bis, lett. g), disp. att. c.c. e dell’ottemperanza all’obbligo di una continuativa formazione periodica, ha fatto ritenere sussistere la grave irregolarità che ha giustificato la revoca del medesimo da parte del Tribunale di Vasto.

Di conseguenza, non solo le ipotesi tassativamente previste dall’art. 1129, 12 comma c.c. costituiscono gravi irregolarità, ma, altresì, altre ipotesi come la mancata formazione periodica possono essere poste a fondamento della revoca giudiziale dell’amministratore.

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