Il Codice civile consente al singolo di utilizzare le parti comuni, ma un regolamento contrattuale può imporre limiti più rigorosi. Ecco il quadro normativo e le verifiche che l’amministratore deve effettuare prima dell’inizio dei lavori.
di Francesco Venunzio
Quando un condòmino comunica all’amministratore l’intenzione di aprire un varco nel muro perimetrale, installare un cancello, modificare una facciata o intervenire su un’altra parte comune, la verifica non può arrestarsi alla mera compatibilità con il Codice civile. Accanto alla disciplina generale, occorre esaminare immediatamente la natura e le clausole del regolamento contrattuale dello specifico edificio. Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, infatti, un regolamento condominiale di natura contrattuale può stabilire limitazioni notevolmente più rigorose rispetto ai diritti d’uso previsti dalla legge.
Il quadro normativo: la portata dell’articolo 1102 c.c.
Il punto di partenza della materia è rappresentato dall’articolo 1102 del Codice civile, il quale stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. La norma facoltizza altresì il singolo ad apportare, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
In base a tale principio, non ogni intervento sulle parti comuni richiede preventivamente l’autorizzazione dell’assemblea. Tuttavia, la disposizione codicistica costituisce unicamente la disciplina di base, derogabile dall’autonomia privata.
La prevalenza del regolamento contrattuale
La situazione giuridica muta radicalmente in presenza di un regolamento condominiale di natura contrattuale. La Suprema Corte ha più volte ribadito che l’autonomia delle parti può incidere direttamente sulle facoltà riconosciute ai singoli proprietari.
Un chiaro esempio è rappresentato dall’ordinanza della Cassazione civile n. 11502 dell’8 aprile 2022. In tale sede, i giudici di legittimità hanno confermato che le clausole del regolamento contrattuale possono derogare o integrare la disciplina legale, introducendo divieti o condizionamenti all’uso delle cose comuni e delle proprietà esclusive, purché tali limiti siano formulati in modo chiaro e inequivocabile. Per l’amministratore, ciò significa che l’applicabilità dell’articolo 1102 c.c. deve sempre essere vagliata alla luce delle clausole convenzionali vigenti nello specifico condominio.
Autonomia urbanistica e vincoli privatistici
Un errore ricorrente nella prassi consiste nel sovrapporre la regolarità edilizia dell’opera alla sua legittimità condominiale. Il conseguimento di un titolo abilitativo o di un provvedimento amministrativo rilasciato dal Comune non garantisce il diritto di modificare la parte comune.
I titoli edilizi vengono infatti emessi fatti salvi i diritti dei terzi. Di conseguenza, un’opera del tutto conforme sotto il profilo urbanistico può risultare illegittima sul piano privatistico, qualora contrasti con un vincolo o un divieto contenuto nel regolamento contrattuale.
La rilevanza dei precedenti di fatto
Anche l’esistenza di interventi analoghi già realizzati da altri condòmini in passato non costituisce una giustificazione automatica. La presenza nell’edificio di altre aperture, trasformazioni o manufatti non attribuisce ipso facto il diritto di eseguirne di nuovi.
Spetta all’amministratore ricostruire il titolo giuridico alla base delle opere preesistenti: occorre verificare se esse siano state regolarmente autorizzate, se precedano l’approvazione del regolamento o se si tratti di mere situazioni di fatto mai formalmente contestate. Un precedente fattuale non si trasforma automaticamente in una norma di diritto.
L’iter operativo e i compiti dell’amministratore
A fronte della segnalazione di lavori ad opera di un condòmino, l’amministratore è tenuto a seguire un iter rigoroso. In primo luogo, occorre accertare la natura del bene interessato, distinguendo la proprietà esclusiva dalla parte comune. Successivamente, è indispensabile esaminare il regolamento per individuarne la natura (assembleare o contrattuale) e verificare la presenza di clausole limitative.
L’acquisizione della documentazione tecnica costituisce un passaggio essenziale per valutare l’effettiva portata dell’intervento. Qualora il regolamento preveda un’autorizzazione preventiva, l’iter formale deve essere integralmente rispettato. Progetti, istanze e le relative deliberazioni o dinieghi devono essere archiviati per iscritto nel fascicolo dell’immobile, garantendo la tracciabilità degli atti in caso di futuro contenzioso.
In ogni caso, l’amministratore non deve sovrapporre il proprio ruolo a quello dei tecnici abilitati, non spettandogli la certificazione della regolarità urbanistica. Il suo ambito di intervento rimane ristretto alla tutela delle parti comuni, al rispetto del regolamento e all’applicazione delle delibere. Nei casi di complessa interpretazione tecnica o giuridica, la condotta corretta consiste nel richiedere una perizia o un parere legale prima di assumere determinazioni formali.
L’analisi del caso specifico
La valutazione sulla legittimità delle modifiche alle parti comuni non può prescindere da un’analisi puntuale della documentazione del singolo condominio. La lettura dell’articolo 1102 c.c. rappresenta solo il primo passo: la reale estensione dei diritti dei condòmini richiede l’esame del regolamento contrattuale, degli atti d’acquisto e dei vincoli convenzionali dell’immobile. È proprio questo rigore analitico a segnare il passaggio da una gestione meramente burocratica a una conduzione professionale del fabbricato.






