L’amministratore fa da “banca” tra due condomìni: ecco chi deve restituire materialmente i soldi

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L’ordinanza 25301/2026 della Cassazione traccia una linea netta tra chi deve rimborsare gli ammanchi e chi risponde dell’illecito professionale, chiarendo finalmente contro chi bisogna agire per recuperare il denaro.

Quando un amministratore preleva fondi dal conto del tuo condominio per tappare un buco di bilancio in un altro stabile che gestisce, il trucco prima o poi viene scoperto. A quel punto, tra i condòmini infuriati, scatta sempre la domanda decisiva: chi deve restituire materialmente i soldi? L’amministratore che ha eseguito il bonifico irregolare o l’altro condominio che ne ha beneficiato, pur a propria insaputa?

La risposta arriva dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25301/2026, che fissa un principio tanto logico quanto fondamentale: i soldi li restituisce chi li ha incassati. La pronuncia della Suprema Corte spazza via ogni confusione, separando nettamente l’obbligo di restituzione del contante dalla responsabilità professionale di chi ha compiuto l’illecito.

Il ragionamento dei giudici è lineare. Se il denaro di un condominio finisce nelle casse di un altro senza alcuna valida giustificazione giuridica, si configura un arricchimento indebito. Questo significa che l’azione per il recupero del maltolto non deve limitarsi a inseguire l’amministratore infedele — che spesso risulta ormai privo di risorse aggredibili o coperture — ma può e deve essere indirizzata contro il soggetto che ha goduto di quel vantaggio economico. Immaginiamo, ad esempio, che vengano sottratti 5.000 euro dal conto del “Condominio Alfa” per saldare la bolletta del gas del “Condominio Beta”. Per riavere indietro il proprio denaro, il Condominio Alfa ha il pieno diritto di esigerne la restituzione direttamente dal Condominio Beta.

Tutto questo, però, non significa affatto che l’amministratore la passi liscia. Qui entra in gioco il secondo binario tracciato dalla Cassazione. Il fatto che il condominio beneficiario sia obbligato a restituire le somme non cancella minimamente le colpe di chi ha orchestrato il travaso. La condotta dell’amministratore viene valutata separatamente: per aver violato il proprio mandato e aver utilizzato le somme per finalità estranee alla sua gestione, sarà chiamato a rispondere del proprio operato, affrontando tutte le conseguenze civili e penali del caso.

Il chiarimento della Cassazione offre una bussola preziosa nei frequenti casi di mala gestio. Davanti a conti svuotati e travasi illeciti di fondi, la strategia legale diventa chiara: se l’obiettivo è recuperare materialmente il denaro, il bersaglio principale è il condominio che ne ha beneficiato; se l’obiettivo è sanzionare la violazione del mandato e chiedere i danni, il bersaglio resta l’amministratore.

Francesco Venunzio
Francesco Venunzio
Giornalista e divulgatore scientifico
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