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lunedì 15 Dicembre 2025

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Impermeabilizzazioni, ponti termici e drenaggi: la Cassazione ribadisce l’alta responsabilità del direttore dei lavori

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Un caso recente di infiltrazioni e difetti costruttivi riporta l’attenzione su un principio chiave: il
direttore dei lavori non può sottrarsi al dovere di vigilanza sulle fasi essenziali dell’opera,
soprattutto quando si tratta di impermeabilizzazioni, pendenze e drenaggi.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che anche errori esecutivi apparentemente “minori”
possono determinare responsabilità solidale del direttore insieme all’impresa costruttrice, ai sensi
dell’art. 1669 c.c.

Il caso: muffe, infiltrazioni e gravi difetti costruttivi

Una coppia aveva acquistato un appartamento costruito da un’impresa, con progettazione e
direzione lavori affidate a un ingegnere. Dopo alcuni anni, emergono numerosi problemi:
 infiltrazioni d’acqua nel piano interrato,
 muffe diffuse in soggiorno e camere,
 errate pendenze e assenza di drenaggio,
 ponti termici per carenza di isolamento.

I proprietari citano in giudizio gli eredi del costruttore e il direttore dei lavori, chiedendo il
risarcimento dei danni ai sensi degli articoli 1669 e 2055 del Codice Civile, sostenendo che i vizi
compromettessero solidità, durabilità e salubrità dell’immobile.

Le prime sentenze e il ribaltamento in Cassazione

Il Tribunale di Pesaro prima, e la Corte d’Appello di Ancona poi, avevano escluso la responsabilità
del direttore dei lavori, ritenendo che i difetti derivassero da lavorazioni elementari, di competenza
del direttore di cantiere.
La Cassazione ha invece ribaltato la decisione, censurando la motivazione “meramente apparente e
priva di fondamento logico”.

Alta sorveglianza e obbligo di vigilanza

Richiamando gli articoli 1669, 1176 e 2055 c.c., i giudici della Suprema Corte ribadiscono che:

“Il direttore dei lavori presta un’obbligazione di mezzi ma, per la natura tecnica
dell’opera, deve esercitare un’alta sorveglianza: non una presenza costante in
cantiere, ma un controllo periodico e qualificato su tutte le fasi essenziali, con il
potere-dovere di impartire ordini e segnalare anomalie.”

In particolare, la mancata vigilanza su aspetti come impermeabilizzazioni, drenaggi, pendenze o
isolamento termico costituisce colpa grave.
Il direttore può liberarsi da tale responsabilità solo dimostrando di aver eseguito diligentemente i
propri compiti, fornendo prove concrete del controllo svolto.

Nessuna fase esecutiva è “minore”

La Cassazione sottolinea che le opere contestate non possono essere considerate lavorazioni
marginali: si tratta di elementi strutturali e funzionali, che incidono sulla salubrità e sulla sicurezza
dell’edificio.
Pertanto, nessuna fase esecutiva può sottrarsi al controllo tecnico del direttore dei lavori, il quale
deve garantire l’idoneità dell’opera nel suo complesso.

Conclusione

La Corte ha dichiarato nulla la sentenza della Corte d’Appello di Ancona nella parte in cui
escludeva la responsabilità del direttore dei lavori, rinviando la causa per un nuovo esame.
Un richiamo forte all’importanza del ruolo del direttore, chiamato non solo a verificare, ma a
prevenire i difetti costruttivi con un’alta sorveglianza continua e documentata.


Francesco Venunzio
Francesco Venunzio
Giornalista e divulgatore scientifico
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