Antincendio in condominio: le nuove regole per i manutentori e i compiti dell’amministratore

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Il decreto del Ministero dell’Interno del 22 settembre 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 settembre) ha introdotto un importante periodo transitorio per i tecnici manutentori antincendio. A partire dal 25 settembre 2026, i professionisti che hanno regolarmente presentato un’istanza per la valutazione dei propri requisiti possono continuare a operare in condominio mentre la loro pratica è sotto esame. Questa fase di continuità lavorativa, tuttavia, non è illimitata: terminerà nel momento in cui la valutazione si conclude e non potrà in alcun caso superare la data del 31 marzo 2027. Per gli amministratori di condominio, questo cambiamento impone l’immediata attivazione di controlli molto più rigorosi.

Quali documenti pretendere dall’impresa 

La continuità lavorativa non è un’autorizzazione in bianco. Il tecnico può intervenire esclusivamente sugli impianti e sui sistemi antincendio che rientrano nelle tipologie indicate nella sua istanza. Prima di confermare un incarico, l’amministratore deve rivolgersi all’impresa per ottenere una dichiarazione nominativa del professionista che accederà fisicamente allo stabile, insieme agli estremi della sua domanda e all’elenco dei presidi per i quali è abilitato. Il documento principale da richiedere è il Nulla Osta Transitorio (NOT), rilasciato dalla Direzione competente dei Vigili del Fuoco. Se la pratica è ancora in fase di istruttoria, è indispensabile farsi rilasciare un aggiornamento scritto che attesti lo stato di avanzamento. Persino l’assenza di un pre-accordo con la sede d’esame può essere tollerata temporaneamente, a patto che il candidato abbia caricato a sistema una valida dichiarazione sostitutiva.

Come organizzare il fascicolo antincendio di studio 

Per gestire queste novità ed evitare pesanti responsabilità, il controllo dei requisiti deve diventare una procedura standardizzata. Il primo passo è mappare con precisione tutti gli impianti e le attrezzature presenti in ogni edificio, registrandone l’ubicazione e la tipologia. Con questo inventario alla mano, l’amministratore deve verificare i contratti di manutenzione, incrociando i presidi del fabbricato con quelli coperti dalla documentazione del tecnico. Prima di avviare il primo intervento successivo al 25 settembre, è fondamentale acquisire le carte del manutentore e registrare l’esito della verifica in una scheda interna dedicata. A intervento concluso, andranno rigorosamente archiviati i rapporti firmati, annotando qualsiasi anomalia o comunicazione fatta all’assemblea. Infine, impostare dei promemoria digitali per monitorare le scadenze della valutazione e il limite del 31 marzo 2027 sarà decisivo per sapere quando confermare il professionista o quando cercare un sostituto.

Gestione delle anomalie e messa in sicurezza 

Qualora l’impresa sia reticente nel consegnare i documenti, oppure se le competenze del tecnico non coprono i dispositivi presenti nel condominio, è d’obbligo richiedere un chiarimento scritto prima di autorizzare l’accesso. Nei casi di mancata qualificazione, bisogna procedere con la sostituzione immediata del manutentore. C’è però una priorità assoluta da rispettare: qualora emerga un’anomalia tecnica che mette a rischio le persone, i dubbi burocratici non devono mai rallentare gli interventi di messa in sicurezza del fabbricato. L’amministratore deve agire senza indugio, affidandosi a professionisti competenti e tenendo sempre traccia documentale delle proprie decisioni.

Il nodo delle sanzioni e delle responsabilità civili 

Dal punto di vista normativo, il nuovo articolo 6-bis non prevede una multa automatica a carico dell’amministratore per il semplice fatto di non avere archiviato un determinato certificato. Tuttavia, questo non cancella in alcun modo gli stringenti obblighi legati alla sicurezza. Affidarsi a una generica autodichiarazione dell’impresa è una leggerezza imperdonabile. In caso di controlli o di incidenti, le responsabilità civili e penali verranno valutate sui fatti. Possedere un fascicolo ordinato, che dimostri esattamente quali presidi esistono, chi se ne occupa e con quali titoli, è l’unica vera tutela per lo studio, specialmente negli stabili che ospitano attività soggette a prevenzione incendi o in cui operano lavoratori dipendenti.

Francesco Venunzio
Francesco Venunzio
Giornalista e divulgatore scientifico
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