ROMA – Nessun vuoto di potere e nessuna attività gratuita imposta all’amministratore che continua a gestire il condominio dopo la cessazione dell’incarico. Con la sentenza n. 424 dell’8 gennaio 2026, la Corte di Cassazione torna su uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni, chiarendo un principio fondamentale: l’amministratore dimissionario o decaduto dalla carica conserva le proprie attribuzioni fino alla nomina del successore e, se il condominio continua ad avvalersi della sua attività, ha diritto al relativo compenso.
La decisione assume particolare rilevanza per migliaia di condomìni italiani nei quali, tra assemblee deserte, mancanza di quorum e difficoltà nel trovare un sostituto, possono trascorrere mesi prima della nomina di un nuovo professionista.
Il caso in esame
La vicenda nasce dall’impugnazione di alcune delibere assembleari che avevano autorizzato l’amministratore dimissionario a proseguire nella gestione del condominio fino alla nomina del successore, riconoscendogli anche il relativo compenso.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano ritenuto legittima la decisione dell’assemblea, evidenziando la volontà dei condomini di continuare ad avvalersi della medesima figura professionale. La Cassazione ha confermato integralmente tale impostazione.
Il principio della continuità amministrativa
Secondo la Suprema Corte, la cessazione dell’incarico non determina automaticamente la perdita di tutti i poteri gestionali. L’amministratore rimane infatti titolare delle attribuzioni previste dall’articolo 1130 del Codice Civile fino alla nomina del nuovo amministratore, in forza del principio della cosiddetta prorogatio.
La sentenza precisa inoltre che l’approvazione del bilancio preventivo e del compenso dell’amministratore in prorogatio non rappresentano attività estranee alla gestione ordinaria, ma costituiscono strumenti indispensabili per garantire la continuità dell’amministrazione condominiale.
Perché il compenso resta dovuto?
Il principio più importante affermato dalla Cassazione riguarda proprio la retribuzione del professionista. Se l’assemblea, espressamente o implicitamente, continua ad avvalersi della sua attività, il compenso può essere legittimamente riconosciuto anche nel periodo successivo alla cessazione formale dell’incarico.
In altre parole, non si può pretendere che il professionista continui a garantire la gestione del condominio senza alcun corrispettivo, soprattutto quando la sua attività è necessaria per:
- Assicurare il corretto funzionamento dell’ente di gestione.
- Tutelare gli interessi pratici ed economici dei condomini.
Cosa cambia per gli amministratori di condominio
La pronuncia rafforza il principio della continuità amministrativa e offre maggiore certezza agli operatori del settore. Durante il periodo di prorogatio, restano così formalmente garantiti:
- La riscossione delle quote condominiali;
- Il pagamento dei fornitori e delle utenze;
- La gestione ordinaria e la manutenzione degli edifici;
- La rappresentanza legale del condominio;
- Il diritto al compenso proporzionato all’attività effettivamente svolta.
Una sentenza destinata a fare scuola
La decisione n. 424/2026 della Cassazione rappresenta un importante punto di svolta per amministratori e condomini, soprattutto dopo alcuni orientamenti giurisprudenziali del passato che sembravano limitare fortemente i poteri dell’amministratore cessato dall’incarico.
Riaffermando una visione improntata alla continuità della gestione, la Suprema Corte evita il rischio che il condominio resti privo di una guida solida nelle delicate fasi di transizione tra un amministratore e l’altro.







