Le ultime pronunce della Cassazione fanno discutere
La figura dell’amministratore di condominio continua a essere al centro dell’attenzione della giurisprudenza. Negli ultimi mesi la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema della prorogatio dell’incarico, alimentando un dibattito destinato ad avere importanti ripercussioni sulla gestione dei condomìni italiani.
Per molti anni è stato ritenuto pacifico che, una volta scaduto il mandato, l’amministratore continuasse ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del successore, garantendo così la continuità amministrativa dell’edificio. Oggi questo principio viene letto in modo molto più rigoroso.
Cosa cambia?
L’ordinanza n. 7247 del 26 marzo 2026 della Corte di Cassazione affronta un tema molto delicato: il diritto dell’amministratore cessato dall’incarico a percepire il compenso per l’attività svolta dopo la scadenza del mandato.
Il principio della Cassazione: La Corte ribadisce che una nomina priva dell’indicazione analitica del compenso è nulla e che l’approvazione successiva del rendiconto non basta a sanare il vizio. Inoltre, richiama l’articolo 1129, comma 8, del Codice Civile: cessato l’incarico, l’amministratore deve limitarsi agli atti urgenti necessari ad evitare pregiudizi per il condominio, senza maturare ulteriori compensi.
Attenzione: il quadro non è del tutto univoco
Solo poche settimane prima, con la sentenza n. 424 dell’8 gennaio 2026, la stessa Corte aveva riaffermato un principio differente: l’amministratore dimissionario o decaduto può continuare ad esercitare le attribuzioni previste dall’articolo 1130 del Codice Civile fino alla nomina del successore, soprattutto quando l’assemblea manifesta la volontà di continuare ad avvalersi della sua attività. In tale ipotesi può spettare anche il relativo compenso.
Quale insegnamento devono trarre gli amministratori?
Più che parlare della “fine della prorogatio”, sarebbe corretto parlare di una profonda evoluzione dell’istituto. L’amministratore non può più considerare la prosecuzione dell’incarico come automatica e illimitata.
Oggi occorre distinguere attentamente tra tre livelli di attività:
- Continuità della gestione: necessaria per evitare vuoti amministrativi.
- Attività urgenti e indifferibili: quelle che la legge impone comunque per evitare danni.
- Attività ordinarie: richiedono una valutazione sempre più attenta della volontà assembleare e della legittimità dell’incarico.
Le conseguenze pratiche: 4 buone prassi
Questa evoluzione giurisprudenziale suggerisce agli amministratori alcune regole d’oro da applicare subito:
- Specificare il compenso: indicare sempre in maniera dettagliata il compenso all’atto dell’accettazione dell’incarico.
- Tempismo: convocare tempestivamente l’assemblea alla scadenza del mandato.
- Autolimitarsi: evitare di svolgere attività non strettamente necessarie quando il mandato è cessato.
- Tracciabilità: documentare analiticamente ogni attività svolta nel periodo di transizione.
Una professione sempre più complessa
L’amministratore di condominio moderno non è più soltanto un gestore di contabilità e assemblee. Le continue evoluzioni normative richiedono competenze giuridiche, organizzative e gestionali sempre più elevate. Per questo motivo la formazione continua rappresenta oggi lo strumento fondamentale per operare con serenità e ridurre il rischio di contenziosi.
Le recenti decisioni della Cassazione confermano un principio ormai chiaro: trasparenza, corretta formalizzazione dell’incarico e rispetto della volontà assembleare costituiscono i pilastri della moderna amministrazione condominiale.







