Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza pubblicata il 27 settembre 2023, n. 1536, ha affermato che le delibere che vengono assunte in seconda convocazione, non precedute dalla stesura del verbale di prima e prive di riferimenti alla adunanza andata deserta, sono annullabili perché violano l’articolo 1130, n. 7, Codice civile.
La pronuncia trova la propria origine dall’impugnazione promossa da un condomino avverso le delibere assembleari che, a suo dire, difettavano dell’esperimento della prima convocazione senza che nessun accenno si evincesse nel verbale in relazione a tale circostanza. Il condomino riteneva che non si fosse verificata la condizione per legittimare l’assemblea in seconda convocazione e che l’amministratore avesse violato l’obbligo di informare i condòmini tramite descrizione e riproduzione nel verbale di quanto avvenuto.
Come è ormai pacifico il verbale d’assemblea descrive e fotografa i fatti nei quali si concreta la storicità di una azione. Una volta adunata l’assemblea va dato conto ai condomini, tramite verbalizzazione, delle attività compiute per consentire agli stessi di controllare lo svolgimento collegiale e assumere eventuali iniziative.
Anche il verbale di assemblea deserta documenta, comunque, il verificarsi di determinate circostanze fattuali, come il mancato raggiungimento del numero legale per la validità della prima convocazione e la conseguente necessità di riunirsi in seconda.
Invero, sul punto v’è un orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui “la necessità di redigere il verbale sussiste anche quando l’assemblea condominiale non si sia costituita regolarmente ovvero non abbia deliberato” (Cass. n. 5014/1999).
La mancata redazione del verbale dell’assemblea di prima convocazione non costituita diviene così presupposto per la validità della seconda convocazione l’assemblea, con conseguente vizio delle delibere assunte in seconda, rendendole impugnabili perché adottate in difformità degli articoli 1130, n. 7, e 1136, 7 comma c.c.
La redazione del verbale, pertanto, raffigura un momento necessario del procedimento collegiale ed è indispensabile per soddisfare esigenze di certezza e trasparenza. Adunata l’assemblea, è necessario documentare le attività che si sono svolte all’interno della medesima, incluse quelle che non si sono perfezionate. Anche in questi casi, infatti, i condòmini potrebbero avere interesse a far accertare l’irregolarità dell’interruzione di un procedimento che, invece, era valido e doveva essere portato a compimento.
Di conseguenza, andata deserta la prima assemblea o non costituita con i quorum previsti dalla legge, serve il verbale o perlomeno una dichiarazione dell’amministratore resa nel verbale di seconda convocazione in cui si attesti che la prima seduta, pur essendovi legittima convocazione, non poteva essere svolta.
In conclusione, il Tribunale ha annullato la delibera non essendo stato provato lo svolgimento della prima adunanza. Nel caso di specie, veniva omessa dall’amministratore la produzione del verbale negativo di prima convocazione e alcun riferimento veniva compiuto nel verbale di seconda adunanza della diserzione e ciò considerato che la seconda convocazione è condizionata al negativo esperimento della prima e la prima infruttuosa convocazione è condizione di legittimità dell’assemblea in seconda.
Veniva così riscontrata la violazione dell’articolo 1130, n. 7 c.c. che prescrive che nel registro dei verbali assembleari l’amministratore annoti anche le mancate costituzioni dell’assemblea.